Il Ministero risponde alle osservazioni e proposte delle Organizzazioni dei Distributori e Federbio
Pubblicato il: 17/11/2014
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Lo scorso 28 ottobre il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica Ex PQA V, ha emanato la nota n. 79474 con la quale risponde a osservazioni e proposte effettuate dalle organizzazioni Federdistribuzione, ANCC COOP, ANCD CONAD e Federbio, sulla possibilità di esentare dal sistema di controllo talune tipologie di operatori e all'obbligo di riportare in etichetta il codice dell'organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione e/o preparazione.
Nel documento, che riprende quanto contenuto nella precedente nota ministeriale n. 14017 del 20 giugno 2012, riportante gli esiti delle discussioni avvenute in ambito SCOF (Standard Commitee Organic Farming), si afferma che le proposte di esentare dal sistema di controllo i distributori che non intervengono in nessuna fase della produzione e gli operatori che gestiscono piattaforme commerciali, non possono essere prese in considerazione: i distributori non rientrano fra le tipologie esentate dall'art. 28.2 del Reg. CE 834/2007; le piattaforme commerciali non rientrano nella categoria di "magazzino in connessione con il punto vendita" (vedi stesso art. Reg. CE 834/2007), pertanto l'operatore che gestisce tali piattaforme è obbligato ad assoggettare al controllo tali magazzini.
Per quanto riguarda gli aspetti dell'etichettatura dei prodotti a marchio (sia di Marca privata "standard" che di Marca privata realizzati anche con l'intervento del distributore), la nota ministeriale prima di tutto riprende, senza fornire ulteriori dettagli, che i prodotti bio devono riportare in etichetta il codice dell'organismo di controllo di colui che effettua l'ultima produzione o preparazione. Secondariamente ribadisce, come per altro già citato nella nota ministeriale n. 14017 del 20 giugno 2012, che per i prodotti di Marca privata può essere riportato in etichetta anche l'organismo del distributore, purché vengano specificate esattamente le attività soggette a controllo.
Fino a qui la descrizione, praticamente “alla lettera” di quanto contenuto nel testo della nota ministeriale.
Tengo a precisare che il Reg. CE 834/2007 nell’articolo 2 Definizioni, al punto i) PREPARAZIONE, riporta fra le altre attività anche e a tutti gli effetti l’etichettatura e le modifiche apportate alle etichette, operazioni queste, in carico in molti casi agli stessi distributori di prodotti a marchio, che immettono sul mercato prodotti biologici di proprie linee dedicate, da loro progettati, per le quali devono richiedere la certificazione e devono, in etichetta dimostrare che loro stessi sono certificati.
Nel documento, che riprende quanto contenuto nella precedente nota ministeriale n. 14017 del 20 giugno 2012, riportante gli esiti delle discussioni avvenute in ambito SCOF (Standard Commitee Organic Farming), si afferma che le proposte di esentare dal sistema di controllo i distributori che non intervengono in nessuna fase della produzione e gli operatori che gestiscono piattaforme commerciali, non possono essere prese in considerazione: i distributori non rientrano fra le tipologie esentate dall'art. 28.2 del Reg. CE 834/2007; le piattaforme commerciali non rientrano nella categoria di "magazzino in connessione con il punto vendita" (vedi stesso art. Reg. CE 834/2007), pertanto l'operatore che gestisce tali piattaforme è obbligato ad assoggettare al controllo tali magazzini.
Per quanto riguarda gli aspetti dell'etichettatura dei prodotti a marchio (sia di Marca privata "standard" che di Marca privata realizzati anche con l'intervento del distributore), la nota ministeriale prima di tutto riprende, senza fornire ulteriori dettagli, che i prodotti bio devono riportare in etichetta il codice dell'organismo di controllo di colui che effettua l'ultima produzione o preparazione. Secondariamente ribadisce, come per altro già citato nella nota ministeriale n. 14017 del 20 giugno 2012, che per i prodotti di Marca privata può essere riportato in etichetta anche l'organismo del distributore, purché vengano specificate esattamente le attività soggette a controllo.
Fino a qui la descrizione, praticamente “alla lettera” di quanto contenuto nel testo della nota ministeriale.
Tengo a precisare che il Reg. CE 834/2007 nell’articolo 2 Definizioni, al punto i) PREPARAZIONE, riporta fra le altre attività anche e a tutti gli effetti l’etichettatura e le modifiche apportate alle etichette, operazioni queste, in carico in molti casi agli stessi distributori di prodotti a marchio, che immettono sul mercato prodotti biologici di proprie linee dedicate, da loro progettati, per le quali devono richiedere la certificazione e devono, in etichetta dimostrare che loro stessi sono certificati.
