Regione Lombardia: procedura operativa per l’esecuzione di mutilazioni in allevamenti biologici

Pubblicato il: 03/11/2014

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Regione Lombardia: procedura operativa per l’esecuzione di mutilazioni in allevamenti biologici
Il Regolamento CE N. 889/2008 (recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 834/2007, dispone all’art. 18 comma 1 che “Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica". banner muccaAlcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o per migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. La sofferenza è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.” Il MIPAAF con decreto n. 18354 del 2009 prevede che “Le pratiche di cui al paragrafo 1 art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio. (…) L'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato, verifica il rispetto di tali procedure.” Lo scorso ottobre la Direzione Generale Salute Veterinaria della Regione Lombardia ha istituito una procedura operativa per consentire e uniformare l’attuazione delle mutilazioni sugli animali degli allevamenti biologici, nel rispetto delle disposizioni sopra citate. La procedura prevede che il proprietario degli animali biologici:
  • presenti alla ASL competente per territorio, e per conoscenza al proprio Organismo di controllo, l’istanza per l’ottenimento del parere sanitario per l’esecuzione di mutilazioni utilizzando il modello allegato alla procedura stessa
  • conservi e renda disponibile alle autorità di controllo la documentazione inerente la mutilazione (istanza protocollata presentata alla ASL, verbale di sopralluogo della ASL con parere favorevole all’esecuzione della mutilazione, dichiarazione di esecuzione dell’intervento di mutilazione da parte del medico veterinario con l’identificazione degli animali coinvolti)
Il veterinario ufficiale (veterinario ASL) entro 30 giorni dal ricevimento della istanza, esegue un sopralluogo per accertare la sussistenza delle motivazioni per l’esecuzione della mutilazione e sul verbale del sopralluogo esprime il parere sanitario (favorevole o sfavorevole) per l’esecuzione della mutilazione sugli animali identificati nell’istanza. Il medico veterinario individuato nell’istanza esegue la pratica di mutilazione “autorizzata” (a seguito del parere sanitario favorevole della ASL), e registra (sul registro dei trattamenti), i medicinali veterinari utilizzati per l’anestesia e l’analgesia ed infine rilascia la dichiarazione di esecuzione dell’intervento con l’identificazione degli animali coinvolti. La procedura operativa della Regione Lombardia comprensiva del modello di istanza da utilizzare per richiedere l’autorizzazione alla ASL di competenza è scaricabile dal sito di CCPB nella sezione legislazione.