Etichettatura dei prodotti alimentari, dal 13 dicembre in vigore il Reg. UE 1169/2011

Pubblicato il: 03/11/2014

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Etichettatura dei prodotti alimentari, dal 13 dicembre in vigore il Reg. UE 1169/2011
Tra meno di due mesi tutti gli operatori alimentari dovranno osservare il Regolamento n. 1169/2011/EU (scaricabile qui), che sostituisce le direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Fanno eccezione solo le disposizioni aggiuntive già adottate a livello nazionale. banner etichetteInnanzitutto gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014, anche se in difformità rispetto ai criteri ai requisiti di cui al nuovo Regolamento, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte (vedi Artt. 54 e 55 del Regolamento). La nuova disciplina prevede per gli alimenti preconfezionati le seguenti indicazioni minime obbligatorie:
  1. la denominazione dell’alimento
  2. l’elenco degli ingredienti
  3. gli eventuali allergeni (qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’Allegato II del Reg. 1169/2011 o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata)
  4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID)
  5. la quantità netta dell’alimento
  6. il termine minimo di conservazione (o la data di scadenza)
  7. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
  8. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’Art. 8, paragrafo 1
  9. il Paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’Art. 26
  10. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  11. il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume
  12. una dichiarazione nutrizionale (obbligatoria dal 13 dicembre 2016)
  13. altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative (es. norme verticali olio extravergine, uova, ortofrutticoli)
Rispetto alla normativa precedente il Regolamento di fatto introduce l’obbligo di indicare gli allergeni presenti, la ragione sociale o nome e indirizzo del responsabile delle informazioni fornite in etichetta, e non rende più obbligatoria l’indicazione dello stabilimento di confezionamento del prodotto. Il Regolamento, oltre a riconfermare una serie di obblighi introduce anche altre novità, in particolare:
  • Origine: Sono richieste informazioni aggiuntive obbligatorie sul Paese d'origine o sul luogo di provenienza dei prodotti (Art. 26 "Paese d'origine e luogo di provenienza")
  • Lingua: L’etichetta deve in primo luogo informare il consumatore finale e pertanto essere redatta in una lingua a lui comprensibile. (Art. 15 "Requisiti linguistici")
  • Vendita a distanza e tramite internet: gli obblighi di etichettatura sono estesi anche ai canali di vendita online (Art. 14 "Vendita a distanza")