SCOF novembre 2013: proposta di modifica del Reg. CE 889/2008

Pubblicato il: 12/12/2013
SCOF novembre 2013: proposta di modifica del Reg. CE 889/2008

Si è tenuto a Bruxelles nei giorni 28-29 novembre 2013 il 115mo incontro del Comitato Permanente “Legislazione Agricoltura Biologica” (SCOF), che assiste la Commissione europea relativamente alla regolamentazione per la produzione biologica.

banner acquacolturaNel Corso del Comitato sono state discusse le modifiche che saranno apportate al Regolamento:

  • Proposta di regolamento di modifica del Reg. CE 889/2008, in materia di acquacoltura biologica. La modifica interesserà l’articolo 25 sexies “Origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici”, il cui paragrafo 3 farà riferimento alla possibilità di utilizzare fino al 31 dicembre 2014 (precedentemente l’anno era il 2013) il 50% di novellame non biologico. Simile la modifica dell’articolo 25 sexdecies “Fonti di approvvigionamento del seme”, relativamente alla coltura dei Molluschi: il paragrafo 1 farà riferimento alla possibilità di introdurre nelle unità di produzione biologica seme di molluschi bivalvi provenienti da incubatoi non biologici nella percentuale massima del 50% entro il 31 dicembre 2014 (anche in questo era il 2013).

  • La modifica degli allegati I e II del Reg. CE 889/08, in seguito all’accoglimento delle raccomandazioni formulate dall’EGTOP nei rapporti relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari.

a) Nell’allegato I (“Concimi, ammendanti e nutrienti”) sono stati fissati i valori massimi di concentrazione (in mg/Kg di sostanza secca) di taluni elementi metallici nei rifiuti domestici fermentati o compostati, rifiuti organici, sedimenti organici e letame. La dicitura “Rifiuti domestici compostati o fermentati” è stata sostituita dalla dicitura “Miscela di rifiuti domestici compostati o fermentati”. È stata inserita una riga relativa all’autorizzazione di “Biodigestato di sottoprodotti animali sottoposti a codigestione insieme a materiale di origine vegetale o animale come riportati nell’allegato”. I sottoprodotti animali non devono comunque provenire da allevamenti industriali. Ai già presenti “Prodotti e sottoprodotti di origine animale” sono state aggiunte le proteine idrolizzate (purché non applicato sulla parte edibile dei prodotti coltivati); tutti i prodotti della lista non devono provenire da allevamenti industriali. Sono stati inoltre aggiunti i seguenti prodotti (e i relativi specifici requisiti): “Leonardite”, “Chitina” e “Depositi sedimentari ricchi di sostanza organica provenienti da acque dolci formati in assenza di ossigeno(ad es. Sapropel)”

b) La sezione 1 dell’allegato II (Antiparassitari – prodotti fitosanitari) è stata modificata come segue: la Gelatina è stata estromessa dall’elenco delle sostanze autorizzate (precedentemente lo era come Fungicida); la dicitura “Proteine idrolizzate” è stata modificata in “Proteine idrolizzate esclusa gelatina”, a confermare la proibizione dell’utilizzo della stessa. Il Rotenone è stato eliminato dalla lista delle sostanze ammesse.

Nella sezione 2, relativa ai microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro parassiti e malattie è stata aggiunta la seguente descrizione “Prodotti come specificato nell’allegato al Regolamento di Attuazione EU n. 540/2011, non di origine OGM”

Il Fosfato d’ammonio è stato eliminato dalle sostanze da utilizzare in trappole (Sezione 4).

In sezione 6 dell’allegato II (Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica) sono stati leggermente modificati descrizioni/requisiti per talune sostanze (Rame, Etilene, Olio di paraffina, Zolfo); sono inoltre state eliminate dall’elenco le sostanze Allume di potassio (calinite), Oli minerali, Permanganato di potassio. Per una nuova classe di sostanze “Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale o provenienti dal grasso di pecora”.

Nella sezione 7 (Altre sostanze) è stata revocata l’autorizzazione al Bicarbonato di potassio e contestualmente sono state aggiunte le seguenti sostanze (e relative condizioni): “Silicato di alluminio (Kaolino)”, “Laminarina”, “Potassio idrogeno carbonato (anche noto come Bicarbonato di potassio)”.

Relativamente ai negoziati in atto tra UE e Paesi terzi, la Commissione ha annunciato di aver predisposto, a seguito dei numerosi tentativi di accordo non giunti a buon fine, una ulteriore richiesta intesa ad ottenere dalle autorità Coreane la proroga, oltre il 1 gennaio 2014, dell’applicazione della nuova legislazione sui prodotti biologici esportati dall’UE. In alternativa la Commissione chiede di estendere la lista dei prodotti esentati dall’applicazione della nuova legislazione anche ai prodotti che vengono esportati verso la Corea per essere venduti tal quali sul mercato senza ulteriori trasformazioni.

ROBERTO MARESCA - Ufficio Attività di Controllo e Certificazione – Settore Biologico CCPB