Commissione Europea sui Reg. CE 834/07 e 889/08
In seguito ad alcune richieste di chiarimenti poste da Federbio alla Commissione Europea in merito alla corretta interpretazione dei reg. CE 834/07 e 889/08, a fine maggio sono pervenute risposte sul corretto utilizzo del termine 100% Organic nel caso di prodotti biologici certificati ai sensi del regolamento europeo e destinati al mercato americano e in merito all’utilizzo di idrossido di sodio e acido solforico per la preparazione di amido biologico.
Premettendo che il termine “100% organic” non è previsto, né pertanto ammesso, nella classificazione dei prodotti biologici ai sensi del regolamento CE 834/07, diversamente invece da quanto previsto dal regolamento USA (USDA-NOP), a partire dall’entrata in vigore dell’accordo di equivalenza tra Stati Uniti e Comunità Europea, molti operatori biologici italiani hanno richiesto chiarimenti ai propri Organismi di Controllo circa l’etichettatura dei prodotti biologici europei destinati al mercato statunitense. Per tale motivo è stato richiesto alla Commissione Europea se e come, i prodotti classificati “biologici” ai sensi del reg. CE 834/07, possono essere classificati con entrambe le diciture previste dal regolamento NOP: “organic” e “100% organic”. La Commissione Europea ha risposto che l’utilizzo del termine “100% organic” previsto dal regolamento NOP, deve prevedere la verifica lungo tutta la filiera di produzione del prodotto, e in assenza di altra evidenza documentale, che il prodotto sia composto dal 100% di ingredienti di origine agricola biologici. Pertanto gli operatori che intendono etichettare il proprio prodotto come “100% organic” dovranno fornire al proprio Organismo di Certificazione evidenza che per la preparazione del prodotto non sono stati utilizzati ingredienti non biologici, additivi compresi.
Riguardo al secondo quesito, è stato richiesto un chiarimento sulle tecniche di preparazione ammesse per la produzione di amido biologico. Premettendo che il reg. CE 889/08 all’allegato VIII ammette l’utilizzo di idrossido di sodio e/o acido solforico, come ausiliari di fabbricazione, per la preparazione di zuccheri biologici, è stato richiesto il parere della Commissione Europea se all’interno del termine “zuccheri” si potessero fare rientrare anche gli amidi in quanto zuccheri complessi così da considerare conforme l’uso dei suddetti ausiliari per la preparazione di amido biologico. La risposta della Commissione Europea ha lasciato poco spazio a dubbi o interpretazioni, in quanto ha risposto che il termine “amido” è chiaramente differente dal termine “zucchero” pertanto l’idrossido di sodio e l’acido solforico non possono essere utilizzati per la produzione di amido biologico.
FEDERICA NASI, Ass.te del Responsabile Ufficio Attività di Controllo e Certificazione – CCPB
Certificazione: Commissione Europea sui Reg. CE 834/07 e 889/08
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