Esportare in Giappone: cosa cambia dal 1° aprile 2013
A partire dal 1° aprile diventa possibile l’equivalenza tra Giappone e Unione Europea, non senza difficoltà in quanto già negli scorsi anni avevamo assistito a un concetto del tutto “giapponese” di equivalenza reciproca tra Giappone e Comunità Europea.
Se infatti per i prodotti biologici da materie prime vegetali certificati JAS in Giappone non c’erano barriere per l’ingresso nella Comunità Europea, per esportare invece prodotti da materie prime vegetali certificati in EU era necessario per gli operatori che effettuavano l’esportazione essere certificati anch’essi secondo il regolamento giapponese JAS.
L’accordo di equivalenza tra il Giappone e la Comunità Europea prevede ora il mutuo riconoscimento della certificazione biologica dei prodotti non trasformati di origine vegetale, inclusi i funghi e dei prodotti trasformati di origine vegetale, compresi i prodotti trasformati che contengono fino ad un massimo del 5% in peso di ingredienti di origine animale. L’accordo non copre i prodotti animali, il miele e gli alcolici.
A partire dal 1° aprile diventa pertanto possibile per gli operatori biologici europei esportare in Giappone prodotti biologici certificati ai sensi del reg. CE 834/07, che non contengono più del 5% di materie prime di origine animale.
Non sarà più necessario per gli operatori già certificati ai sensi del reg. CE 834/07, essere certificati anche secondo il regolamento JAS. Il prodotto biologico certificato UE potrà essere esportato in Giappone e sarà poi l’importatore che avrà il compito di apporre il logo JAS su ogni confezione. L’importatore giapponese per poter eseguire questa operazione di “ri-etichettatura” dovrà essere necessariamente certificato JAS per ottenere l’autorizzazione dal proprio Ente di certificazione ad apporre le etichette JAS sui prodotti importati. L’importatore può a sua volta concedere questa attività di etichettatura all’esportatore europeo tramite la stipula di un contratto tra le parti detto “contract for the consignment about attaching JAS logos”.
Questo contratto tra le parti permette l’apposizione del logo JAS direttamente da parte dell’esportatore senza che questo debba essere certificato secondo il regolamento JAS.
Nel caso invece l’importatore giapponese non sia certificato, l’esportatore deve necessariamente richiedere al proprio ente la certificazione secondo lo standard giapponese per poter etichettare i prodotti biologici con il logo JAS per esportarli in Giappone.
Pertanto le possibilI alternative ad oggi sono tre:
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Esportatore europeo, certificato ai sensi del Reg. CE, vende prodotti certificati ed etichettati ai sensi del regolamento CE 834/07 ad un importatore giapponese certificato JAS che appone a sua volta il logo JAS sulle etichette dei prodotti biologici destinati al mercato giapponese;
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Esportatore europeo certificato ai sensi del Reg. CE, stipula un contratto con l’importatore giapponese certificato JAS, per apporre lui stesso, sui prodotti biologici, il logo JAS, al posto dell’importatore;
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Esportatore europeo, certificato ai sensi del Reg. CE, richiede al proprio ente l’ulteriore certificazione JAS ed appone, sui propri prodotti biologici, il logo JAS, indipendentemente che essi siano destinati al mercato giapponese od internazionale.
FEDERICA NASI, ass. al Responsabile Ufficio Attività di Controllo e Certificazione - CCPB
Certificazione: Esportare in Giappone: cosa cambia dal 1° aprile 2013
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