Il punto sui corroboranti in agricoltura biologica

Pubblicato il: 06/05/2013
Il punto sui corroboranti in agricoltura biologica

In agricoltura, il termine “Corroborante” (dal latino vis, roboris = forza), indica un prodotto di origine naturale, non ascrivibile alla categoria dei fertilizzanti, che migliora la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi, proteggendo da danni non provocati da parassiti.

Già il D.M. n.18354 del 27 novembre 2009 all'articolo 3, comma 5 “Disposizioni per particolari prodotti utilizzabili in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale – art. 16 del Reg. (CE) n. 834/07”, stabiliva la possibilità di utilizzare una serie di prodotti (specificati nell'allegato 1 del succitato decreto), agenti come corroboranti, biostimolanti o potenziatori della resistenza delle piante purché non venduti con nomi di fantasia. Il più recente Decreto del Presidente della Repubblica n.55 del 28 febbraio 2012 ne ha successivamente definito e regolamentato l'uso. In particolare viene confermato che questi prodotti, sempre non venduti con nomi di fantasia o in miscela tra essi, non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione al commercio, ma possono essere immessi sul mercato a condizione che:

  • il loro uso non provochi effetti nocivi sulla salute umana e animale, né sull'ambiente

  • siano iscritti in una lista di corroboranti redatta e aggiornata periodicamente dal MiPAAF

  • siano riportate in etichetta indicazioni sulla composizione quali-quantitativa, le modalità e le precauzioni d'uso, la facile identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento e la destinazione d'uso, che non deve comunque essere riconducibile in alcun caso alla definizione di prodotto fito-sanitario

I prodotti attualmente riconosciuti come Corroboranti utilizzabili in agricoltura biologica, convenzionale e biodinamica sono i seguenti 10:

  1. Propolis. E' il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa, in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti nello stesso allegato. L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento.

  2. Polvere di Pietra o di Roccia. Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata. È espressamente necessario che sia esente da elementi inquinanti.

  3. Bicarbonato di Sodio. Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.

  4. Gel di Silice. Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari.

  5. Preparati Biodinamici. Preparazioni previste dal regolamento CE 834/07 art.12 lettera c. Ll'articolo è quello sulle Norme di Produzione Vegetale e recita testualmente alla lettera c del comma 1: “è consentito l'uso di preparati biodinamici”.

  6. Oli Vegetali Alimentari. Prodotti derivanti da estrazione meccanica e trattati esclusivamente con procedimenti fisici: arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma di cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo.

  7. Lecitina. Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiori al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%.

  8. Aceto. Di vino e frutta.

  9. Sapone Molle e/o di Marsiglia. Utilizzabile unicamente tal quale.

  10. Calce Viva. Utilizzabile unicamente tal quale.

ROBERTO MARESCA, Ufficio Attività di Controllo e Certificazione, Settore Biologico – CCPB