Reg. UE 125/2013: novità in vista per Giappone, India e non solo

Pubblicato il: 05/03/2013
Reg. UE 125/2013: novità in vista per Giappone, India e non solo

L’attività di aggiornamento delle norme comunitarie applicabili all’attività di import dei prodotti bio prosegue a ritmi abbastanza sostenuti, in particolare dopo l’avvio del canale aperto con l’equivalenza delle norme di produzione e di controllo, basato sull’elenco di organismi riconosciuti direttamente dalla Commissione Europea.

L’ultimo Regolamento, il n. 125/2013 (GUUE serie L n. 43 del 14/2/2013), è stato pubblicato giusto durante il BioFach – luogo ove è stato possibile avere anche qualche scambio con i rappresentanti della Commissione in merito ai suoi contenuti. Con tale atto si apportano modifiche sia all’articolato che agli allegati del Reg. 1235/2008 (“regime di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi”).

Per quanto riguarda l’articolato, le modifiche sono finalizzate al miglioramento della vigilanza nei Paesi terzi, se ne rafforza la cooperazione, nonché al miglioramento dello scambio di informazioni, anche tra Stati membri, per rafforzare il sistema di controllo dei prodotti importati. In particolare si pone in evidenza:

  • ART. 8 – ai fini di accrescere la cooperazione tra Paesi terzi riconosciuti per migliorare la vigilanza sul sistema, è prevista la possibilità che la Commissione, nel condurre ispezioni in loco presso un Paese terzo, possa invitare esperti di altri Paesi terzi, in qualità di osservatori.
  • ART. 13 – introdotto il concetto (già formulato nelle specifiche di ogni Paese terzo dell’All. III e nelle note dell’All. IV), che l’OdC (Organismo di Certificazione), che emette il certificato di controllo per l’importazione ha verificato che gli ingredienti dei prodotti di cui trattasi sono:
    ◊ certificati da un'Autorità di controllo o da un OdC ex art. 33.2
    ◊ certificati da un'Autorità di controllo o da un OdC ex art. 33.3
    ◊ prodotti e certificati in un Paese dell’Unione.
    Da notare inoltre che su richiesta dell’Autorità competente o della Commissione, l’OdC che emette il certificato di controllo “mette a disposizione quanto prima l’elenco di tutti gli operatori della catena di produzione del biologico nonché l’elenco delle Autorità od OdC sotto il cui controllo tali operatori hanno posto la loro attività”, imponendo di fatto a tale OdC la ricostruzione della tracciabilità fino alla produzione primaria del prodotto interessato.
  • ART. 15 – integrato il paragrafo 2, estendendo la sua applicazione (misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità di cui all’art. 91.1 del Reg. 889/2008) alle due tipologie di import equivalente (nella formulazione precedente ne era stata omessa una). Per la stessa motivazione è stato ugualmente integrato anche il paragrafo 3, estendendo la sua applicazione (adozione delle misure di cui all’art. 91.2 del Reg. 889/2008) alle due tipologie di import equivalente.
  • ART. 15 – inserito il nuovo par. 4 che istituisce una procedura di notifica: “Se la Commissione riceve una comunicazione da uno Stato membro relativa a sospetti fondati di infrazione o irregolarità a carico della conformità di prodotti biologici importati da un Paese terzo (ex art. 33.2 o 33.3.) … la Commissione notifica all’Autorità o all’OdC del Paese terzo; questi esaminano il caso e comunicano il risultato alla Commissione e allo Stato membro che ha inviato la comunicazione iniziale (entro 30 gg di calendario)”. È prevista la facoltà per lo Stato membro di chiedere – tramite la Commissione – integrazioni alle informazioni ricevute, ma obbligo finale per il medesimo di “chiudere” il caso, facendo le annotazioni relative sul sistema OFIS.
  • ART. 19 – specificato il termine entro il quale gli Stati membri devono notificare alla Commissione ogni autorizzazione all’import che hanno concesso ex art. 19 – max 15 giorni di calendario dalla data di rilascio. Fino ad oggi non era indicato alcun termine temporale.

Per quanto riguarda gli allegati interessati a modifiche, III e IV, cioè rispettivamente l’elenco dei Paesi terzi e l’elenco degli OdC riconosciuti ai fini dell’import equivalente. Qui andiamo a trovare le notizie più interessanti sul piano operativo immediato per che opera nel settore dell’import/export di prodotti bio., in particolare:

  • con riferimento all’elenco dei Paesi terzi equivalenti, a seguito di non meglio precisati nuovi orientamenti dell’autorità competente indiana riguardanti i prodotti trasformati, la Commissione ha revocato l’equivalenza all’India per tali prodotti, con decorrenza primo aprile 2013 (in pratica, da detta data non potranno più essere importati prodotti trasformati dall’India tramite il canale dei Paesi terzi equivalenti – ex art. 33.2 – ciò non toglie che singoli progetti di import potranno essere valutati ed autorizzati dai singoli Stati membri secondo le procedure di cui all’art. 19, fino al 1 luglio 2014). Inoltre, la Commissione ha esteso lo scopo per il riconoscimento del Giappone, allargando l’origine dei prodotti anche a quelli che sono stati coltivati o ottenuti fuori dal Giappone e successivamente importati in Giappone secondo norme equivalenti a quelle giapponesi. Questo fatto è il presupposto necessario affinché le Autorità giapponesi emettano a loro volta un decreto – previsto per gli inizi di aprile – con il quale riconosceranno la reciproca equivalenza dell’attività di alcuni OdC europei, che pertanto non avranno più la necessità di essere accreditati direttamente dal Ministero dell’agricoltura giapponese, con una notevole semplificazione del carico burocratico. Si tratta di un primo passo – equivalenza reciproca solo per i prodotti vegetali ed i prodotti vegetali trasformati come alimenti – sicuramente nella direzione giusta, analogo a quanto è già stato fatto con altri Paesi (es. USA, Canada) e che speriamo possa completarsi velocemente andando a coprire anche i prodotti di origine animale.

  • con riferimento all’elenco degli OdC per gli scopi dell’equivalenza, sono stati riconosciuti 7 nuovi OdC (Afrisco in Sud Africa; Asure Qualità in Nuova Zelanda; Balkan Biocert in FIROM; Bioinspecta in Svizzera; IMO Control Sertifikasion Tic in Turchia; SGS in Austria e TUV Integra Nord in Belgio), che operano sia nel paese in cui hanno la sede legale e negli altri Paesi indicati in allegato. Sono inoltre stati estesi gli “scopi geografici” del riconoscimento ad OdC già riconosciuti (ABcert; ACO; ABG; BCS; BAC; BIOGRO; BIOLATINA; CERES; ECOCERT; FOG-QCS; IBD; IMO Latinoamerica; IMO Svizzera; ICEA; LACON; AC; OIA). Il quadro complessivo attualmente è rappresentato da 60 OdC operanti in oltre 130 Paesi terzi, da quali, dallo scorso 1 luglio 2012 è possibile importare prodotti biologici senza chiedere l’autorizzazione all’Autorità competente dello Stato membro (fermo restando per l’obbligo, per quanto riguarda l’Italia, di essere iscritti all’albo nazionale degli importatori di prodotti biologici e di effettuare le comunicazioni periodiche e riepilogative di cui al DM 17378/2012).

Il testo del Reg. UE n. 125/2013 è disponibile sul sito web di CCPB, www.ccpb.it, nelle pagine relative alla legislazione comunitaria.

ROBERTO SETTI, Responsabile Ufficio Tecnico e Assicurazione Qualità - CCPB